Legislazione

SMDL Group offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, ospedali, istituti bancari, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione e assistenza completa per l’espletamento e la regolarizzazione agli obblighi di legge.

SMDL Group con le sue sedi dislocate a Thiene e Vicenza opera principalmente in tutto il territorio veneto affermandosi nelle provincie di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona, oltre a seguire realtà di primo piano anche al di fuori dei confini regionali.

SMDL Group è una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, costituita da un pool di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza nei settori della medicina del lavoro, che utilizza risorse e mezzi di alto livello tecnologico, in grado di rispondere a tutte le necessità di adeguamento alle normative vigenti, sviluppando le proprie competenze della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro e nella tutela Ambientale.

In relazione al decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro del 9 aprile 2008 con le sue successive correzioni ed integrazioni (tra cui il con il D. Lgs. 106/09), SMDL Group è in grado di rispondere ad ogni vostro quesito e ad ogni vostra esigenza.

Una lista degli articoli tratti dai decreti summenzionati, che rappresentano una parte dei servizi che noi offriamo, sono elencati qui in seguito:

Categoria di appartenenza per il corso di primo soccorso

Lo svolgimento del corso per gli addetti al primo soccorso nominati in azienda è obbligatorio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 3 co. 5 del D. M. 388/2003.

Le aziende sono classificate in 3 categorie (A, B, C), in ragione della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al gruppo A (16 ore) appartengono le aziende con più di 5 lavoratori (dipendenti, titolare o soci) e con lavorazioni a cui l’INAIL attribuisce un indice infortunistico superiore a quattro (vedi elenco seguente):

lavorazioni meccanico-agricole impianti metalmeccanica
mattazione e macellazione impianti acqua e vapore geologia e mineraria
costruzioni edili energia nucleare lavorazione delle rocce
costruzioni idrauliche prima lavorazione legname lavorazione del vetro
strade e ferrovie falegnameria e restauro trasporti
linee e condotte urbane materiali affini al legno facchinaggio
fondazioni speciali metallurgia pulizia e nettezza urbana

Al gruppo B e C (12 ore) appartengono invece le aziende con meno di 5 dipendenti o con un numero superiore ma non appartenenti all’elenco precedente.

Al termine del corso (con obbligo di frequenza del totale delle ore previste) viene rilasciato il relativo attestato che ha una validità triennale, alla cui scadenza è necessario un rinnovo che necessita la frequentazione di un corso di aggiornamento della durate di ore 6 per le aziende del gruppo A, di ore 4 per le aziende del gruppo B e C.

D.lgs 81/08 - Documento della sicurezza sul lavoro

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ordinario n.108)

Il “TESTO UNICO” sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, che sostituisce il d.lgs. n. 626/94, i decreti degli anni cinquanta e altro ancora, è pubblicato e reca il n. 81 del 9 aprile 2008.

ATTENZIONE: Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore:
– il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)

– il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)

– le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Con l’approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro verranno abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia, in specifico:
– il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547Va premesso che di particolare rilevanza è stato l’inserimento dell’influenza delle tematiche dell’organizzazione del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione, tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 15 comma b).
La valutazione del rischio diviene ancor più l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche “l’elaborazione del documento” di valutazione dei rischi (DVR).
Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a “tutti i rischi” oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo “stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004”, alla “differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi” (art. 28 comma 1); è stata, inoltre accolta un’importante proposta avanzata da Cgil Cisl Uil relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza, “secondo quanto previsto dal D.Lgs.151/2001” .
Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto molto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di precisazione:

• data certa del documento
• obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.

Viene finalmente esplicitato in nel testo legislativo che, previa richiesta, il DVR al pari del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze), deve essere consegnato in copia all’RLS. L’autocertificazione attualmente prevista per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovrà essere sostituita dal rispetto di “procedure standardizzate” che la Commissione consultiva deve approvare entro il dicembre 2010 e che entreranno in vigore non oltre il 30 giugno 2012.

Dette procedure standardizzate è previsto possano essere adottate, una volta definite, anche dalle imprese sino a 50 dipendenti. Le attuali disposizioni continueranno ad essere adottate fino all’emanazione delle procedure standardizzate. Da tali procedure standardizzate sono comunque escluse le attività che presentano maggiore rischiosità.
– il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164
– il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
– il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277
– il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626
– il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493
– il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494
– il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187
– l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223
– la legge 3 agosto 2007, n.123

Gli obblighi in capo al committente di verifica, informazione, e promozione della cooperazione e del coordinamento (committente, appaltatori e subappaltatori) previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono stati ulteriormente estesi “all’intero ciclo produttivo dell’azienda”, in particolare, a far data dalla Legge 123 dell’agosto scorso, con la previsione dell’obbligo:

• per il committente della redazione del DUVRI
• di specificare in relazione ai singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro, “a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile” dei contratti stessi; a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
• L’apparato sanzionatorio ha visto importanti modifiche.

La revisione dell’apparato sanzionatorio ha notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato quanto previsto dalla delega, infatti prevede:

– la pena dell’arresto da 6 mesi a 18mesi (art. 55 comma 2) per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/ smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale “applica” (à stato eliminata la formulazione “su richiesta dell’imputato”) in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunqe non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, “se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.” Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose;

– la sanzione alternativa dell’arresto (quattro-otto mesi) e dell’ammenda 5.000-15.000 (art. 55 comma 1) per le stesse violazioni (mancata valutazione del rischio mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità.

– nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa

– anche nei casi di alternatività, la pena dell’arresto può essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall’ art. 491 del Cpp si “adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato”

• viene modificato (art. 300) l’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 ( che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con la Legge 123 dello scorso agosto prevedendo:

• la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione corretta del documento (violazione dell’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;(Facciamo osservare inoltre che il massimo della sanzione è di 1.549.000,00 euro!)
• mentre se l’infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione di cui all’articolo 55. comma 2 del decreto legislativo( redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

• inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Ricordiamo che, in base alla 231/2001, il valore della quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, e può variare da 103€ sino a 1549€ .

Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall’art. 5 della L. 123/07, sono state con maggiore dettaglio precisate all’art 14.

In particolare con l’Allegato 1 vengono individuate con precisione le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della adozione del provvedimento.
Ricordiamo che la legge delega aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l’edilizia,prevedendo altresì che potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

I Titoli successivi al Titolo I contengono la gran parte delle disposizioni di carattere tecnico che ancora oggi costituiscono il quadro normativo in materia di salute e sicurezza che pertanto verranno abrogate. Tali norme, in particolare quelle previste dal Dpr. 547/55 e 303/56 (con le modifiche apportate dal 626) nel caso del Titolo II “Luoghi di lavoro” e del Titolo III “Attrezzature e Dpi”, sono state riprodotte negli Allegati tecnici.
Mentre il Titolo IV relativo ai cantieri ingloba nell’articolato le previsioni di carattere organizzativo del D.Lgs.494/96 e le misure tecniche della Legge 164/55 e del Dpr 547/55.
I successivi titoli riprendono, nella maggior parte dei casi, i diversi titoli del D.Lgs 626/94 nell’ambito del quale erano state introdotte, nel corso degli oltre dieci anni dalla sua emanazione, modifiche e integrazioni relative agli agenti chimici, ai lavori in quota, al rumore, all’amianto, alle atmosfere esplosive. Sono inoltre stati inseriti nel Testo unico ulteriori misure previste da altri decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie: è il caso del D.Lgs. 493/96 relativo alla segnaletica, del D.Lgs 187/2005 relativo alle vibrazioni, del D.Lgs. 257/2007 relativo ai capi elettromagnetici.

Rimandando ad un approfondimento successivo relativamente alle specificità dei vari Titoli, evidenziamo due innovazioni positive introdotte, relative alla eliminazione del riferimento:

• ai 200 uomini giorno per l’applicazione delle misure organizzative del D.Lgs. 494/96 nel Titolo relativo ai cantieri;
• ai 30 kg come peso massimo sollevabile nel Titolo relativo alla movimentazione dei carichi, in quanto vanno considerati giustamente tutti i fattori moltiplicativi presi in considerazione nel relativo Allegato e nelle corrette modalità di valutazione dei rischi Metodo Niosh).

D.lgs 106/09 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/08

Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 agosto, non riguarda piccoli e semplici aggiustamenti al D.Lgs. 81/08 ma, per alcuni aspetti, si tratta di innovazioni tali da poter definire il provvedimento elaborato un vero e proprio “Nuovo testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”. Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una “patente” a punti per verificare l’idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni.

Il nuovo testo, entrato in vigore il 20 agosto 2009, dovrebbe dare il via affinché il Ministero del Lavoro, proceda alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso e, al contempo, a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole.

Con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. “nuovi rischi” e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le “regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”. Vengono pertanto rinviate e non necessarie le urgenti, immediate, sovrastimate e, talvolta, non necessarie analisi attualmente in uso con metodi e mezzi più disparati, discontinui e , spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.

E’ inoltre possibile scaricare il testo integrale (file in formato .pdf, 4.4 MB).

Art.17 - D.lgs 81/08 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (Art.18 – D.lgs 81/08 comma 1 lettera a)

SMDL Group effettua un sopralluogo aziendale tecnico-antiinfortunistico, per la Valutazione dei rischi e la verifica della documentazione.

La valutazione del rischio diviene ancor più l’elemento cardine del sistema di prevenzione aziendale e quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro cui compete non solo la responsabilità per l’effettuazione del processo di valutazione (art. 17 comma 1 lettera a) ma anche “l’elaborazione del documento” di valutazione dei rischi (DVR).
Per quanto riguarda la valutazione, viene ulteriormente specificato il concetto relativo a “tutti i rischi” oggetto della valutazione, secondo le previsioni della normativa comunitaria, e tra le fattispecie esemplificate si fa riferimento anche allo “stress lavoro – correlato secondo i contenuti dell’Accordo europeo del 8 ottobre 2004”, alla “differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi” (art. 28 comma 1); è stata, inoltre accolta un’importante proposta relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza, “secondo quanto previsto dal D.Lgs.151/2001” .
Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di precisazione:

• data certa del documento;
• obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
• individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento.

Viene finalmente esplicitato in nel testo legislativo che, previa richiesta, il DVR al pari del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze), deve essere consegnato in copia all’RLS. L’autocertificazione attualmente prevista per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovrà essere sostituita dal rispetto di “procedure standardizzate” che la Commissione consultiva deve approvare entro il dicembre 2010 e che entreranno in vigore non oltre il 30 giugno 2012.

Dette procedure standardizzate è previsto possano essere adottate, una volta definite, anche dalle imprese sino a 50 dipendenti. Le attuali disposizioni continueranno ad essere adottate fino all’emanazione delle procedure standardizzate. Da tali procedure standardizzate sono comunque escluse le attività che presentano maggiore rischiosità.

SMDL Group può offrirvi consulenza sia effettuando il sopralluogo tecnico, sia per la stesura o l’aggiornamento del documento della valutazione dei rischi.

Richiedi un preventivo

Art.17 - D.lgs 81/08 - Prevenzione infortuni sul lavoro

Il sopralluogo tecnico antiinfortunistico deve essere eseguito nell’unità lavorativa, con lo scopo di evidenziare eventuali carenze sulla parte strutturale, sugli impianti elettrici e sull’utilizzo delle macchine, con una relazione tecnica dettagliata sulle misure da adottare, per ridurre al minimo eventuali infortuni sul lavoro.

In conformità a quanto previsto dall’ Art. 17 comma a del D.Lgs. 81/08 ed alla luce di quanto rilevato dal sopralluogo tecnico si dovrà procedere alla stesura della valutazione eseguita, da integrare nel Documento di valutazione dei rischi.

Il Check up Preliminare proposto da SMDL Group prevede:

1) SOPRALLUOGO DEL MEDICO DEL LAVORO
Finalizzato alla valutazione dei più importanti fattori di rischio per la salute:

  • Rischi Chimici e Fisici – Dispositivi di Protezione Individuale
  • Rischi Specifici:
  1. VDT
  2. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  3. USO DI AGENTI BIOLOGICI E CANCEROGENI ecc.

2) SOPRALLUOGO TECNICO
Finalizzato alla valutazione dei rischi per la sicurezza derivante da carenze strutturali e su sistemi di protezione di:

  • Macchinari
  • Rischi Elettrici
  • Incendi e/o esplosioni
  • Edifici

DISPOSIZIONI ED ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA PRODURRE

A seguito dell’avvenuto check-up verrà elaborata una “relazione sintetica” evidenziando le azioni prioritarie da intraprendere.

Art.18 - D.lgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 18 – D.lgs 81/08 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Art.19 - D.lgs 81/08 - Obblighi del preposto

Articolo 19 – D.lgs 81/08 – Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Art.20 - D.lgs 81/08 - Obblighi dei lavoratori

Articolo 20 – D.lgs 81/08 – Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art.21 - D.lgs 81/08 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art.25 - D.lgs 81/08 - Obblighi del medico competente

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.31 - D.lgs 81/08 - Addetti e i responsabili dei servizi

L’art.31 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio (Art 31 comma 3)

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 (Art 31 comma 4)

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia (Art 31 comma 5)

Art.34 - D.lgs 81/08 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nel D.lgs 81/08 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

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Art.36 - D.lgs 81/08 - Informazione ai lavoratori

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art.41 - D.lgs 81/08 - Sorveglianza Sanitaria

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La tutela della salute prevede, di conseguenza, l’introduzione della figura professionale del medico competente.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 comma 1, lettera a) (Obblighi del datore di lavoro) prevede la nomina, nei casi previsti , del medico competente.

Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

D.lgs 262/00 - Lavori vietati ai minori di 18 anni

Lavori vietati ai minori di 18 anni

(Allegato I legge 977/67 modificato dal DLgs 345/99 e dal DLgs 262/2000)

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore di 90 dBA previsto dall’art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285:
(T) tossici
(T+) molto tossici
(C) corrosivi
(E) esplosivi
(F+) estremamente infiammabili

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
R40 possibilità di effetti irreversibili;
R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l’uso di dispositivi di protezione individuale per la cute
R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
R60 può ridurre la fertilità;
R61 può danneggiare i bambini non ancora nati;

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;

d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso):

1) Processi e lavori di cui all’allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 , modificato dal DLgs 66/2000(cancerogeni).

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) … soppresso dal DLgs 262/2000…

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

In vigore dal 20/10/2000

Adempimenti obbligatori per le aziende sulla sicurezza sul lavoro

L’articolo 18, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo, da parte dei datore di lavoro, di segnalare all’Inail l’assenza dal lavoro per infortunio dei lavoratore.

L’omessa comunicazione dell’infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 a euro 7500 relativa agli infortuni superiori a tre giorni. Invece per infortuni superiori a un giorno, la sanzione amministrativa prevista è da euro 1000 a euro 3000.

In ogni caso il datore di lavoro deve comunicare, ai fini statistici ed informativi, le assenze del lavoratore per infortunio di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, al Sistema informativo nazionale per la prevenzionesui luoghi di lavoro (Sinp). E importante sottolineare che il t.u. non abolisce:
• l’obbligo del datore di lavoro di denuncia degli infortuni (non guaribili entro tre giorni) entro due giorni da quando ne ha avuto notizia;
• l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

L’articolo 28 del t.u. prevede alcune novità per quanto attiene la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in particolare:
– sicurezza sul lavoro;
– salute dei lavoratori;
– stress da lavoro;
– rischi legati alle differenze di genere;
– età;
– provenienza da altri Paesi.

Le modalità per l’attuazione della valutazione dei rischi variano in relazione al numero dei dipendenti. Fino a cinquanta lavoratori, dovrà seguire una procedura standardizzata prevista da un decreto ministeriale in attesa di emanazione e comunque non oltre in 30 giugno 2012. Nelle more le aziende che occupano fino a dieci dipendenti dovranno auotocertificare la valutazione dei rischi. Quest’ultima non è valida se l’azienda svolge attività particolarmente pericolose. Per le aziende fino a cinquanta dipendenti e’ richiesta la normale procedura. In ogni caso l’articolo 29, comma 7, t.u. prevede che le aziende che svolgono attività particolarmente pericolose non si applicheranno le procedure standardizzate.

Dirigente e preposto

La normativa prevede che la concreta attuazione delle procedure di sicurezza sul lavoro, effettuate dall’azienda, è verificata dai dirigenti e i preposti. A questo proposito l’articolo 37 t.u. prevede una formazione adeguata a carico del datore di lavoro.

La figura del preposto è individuata dall’articolo 19 del t.u., il quale prevede una funzione di supervisione del lavoro e di diretto controllo sulla modalità di esecuzione della prestazione del lavoratore. Tale figura è identificabile nel capo ufficio, capo area, capo squadra, ecc. In caso di inadempimento agli obblighi di legge, il preposto incorre in responsabilità penali.

Il legislatore ha individuato precisi compiti per quanto attiene le responsabilità del preposto:
A) Sovrintendere e vigilare:
– sulla osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori;
– sulle disposizioni aziendali relative alla salute e sicurezza sul lavoro;
– sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali.
In caso di inosservanza delle predette regole il preposto è tenuto ad informare i loro diretti superiori.

B) Vigilare e verificare:
– affinché i dipendenti che abbiano avuto idonee istruzioni ed informazioni possano accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave.

C) Richiedere l’osservanza:
– delle misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza;
– delle istruzioni affinché i lavoratori possano agevolmente allontanarsi dalla zona pericolosa.

Medico competente

Il t.u. rafforza il ruolo del medico, obbligando il datore di lavoro ad avvalersi della sua assistenza per la valutazione dei rischi. La nomina del medico è obbligatoria anche quando sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ovvero quando la normativa prevede la visita medica preventiva e periodica.

Gli obblighi e relative responsabilità dei medico competente sono:
– valorizzazione dei programmi di promozione della salute in collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione;
– custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti;
– programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria;
– visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
– in occasione delle riunioni periodiche deve informare il datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza (rls) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (rspp).

Obbligo del lavoratore

Un aspetto importante e innovativo della norma si rinviene nella estensione del contenuto del t.u. a tutti i prestatori d’opera, a prescindere dal tipo di regime contrattuale, che svolgono l’attività lavorativa all’interno dell’azienda (volontari, autonomi, collaboratori familiari, parasubordinati). Sono esclusi ai sensi degli articoli 2 e 3 i lavoratori domestici e familiari.

I lavoratori che prestano la loro attività in regime di appalto e subappalto sono obbligati ad esporre la propria tessera di riconoscimento. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

Il dipendente ha l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e sottoporsi al programma di formazione e addestramento a carico del datore di lavoro. Qualora i DPI presentino difetti e/o anomalie, il dipendente è tenuto a segnalarle. Per quanto attiene la responsabilità in caso di infortunio, spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele e dì essersi attenuto a tutte le prescrizioni di legge.

Pertanto il lavoratore, che attribuisce una responsabilità al datore di lavoro per non avere adottato le necessarie misure a tutela della propria integrità fisica (art. 2087 c.c.), non è gravato dall’onere di provare specifiche omissioni del datore di lavoro.

Formazione e informazione

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore informazioni in merito a:
– rischi per la salute e la sicurezza nell’ambito dell’attività e le misure di prevenzione e protezione adottate;
– rischi inerenti all’attività svolta e normative di sicurezza;
– rischi connessi all’uso di sostanze pericolose;
– procedure della gestione delle emergenze;
– competenze del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e del medico competente;
– nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, gestione emergenze e prevenzione incendi.

Inoltre il datore di lavoro deve fornire una adeguata formazione:
– ai lavoratori sui rischi generici e specifici;
– ai preposti per la valutazione dei rischi e alle misure preventive adottate;
– agli incaricati dell’attività di prevenzione incendi e la lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi;
– ai rappresentanti dei lavoratori sui rischi specifici del luogo di lavoro. La durata e i criteri sono stabiliti dai Ccnl di riferimento.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)

Il nuovo t.u. sancisce l’obbligo da parte dei lavoratori ad eleggere un proprio rappresentante (rls). Qualora non si provveda all’elezione, le funzioni dovranno essere svolte da un rls territoriale che sarà eletto con modalità previste nei rispettivi Ccnl. In mancanza di tali accordi sarà il Ministero del lavoro, con apposito decreto ministeriale, ad individuare i criteri e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro deve fornire adeguata formazione attraverso corsi che devono avere una durata minima di 32 ore.

I corsi devono comprendere:
– principi giuridici comunitari e nazionali;
– legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
– valutazione dei rischi;
– individuazione delle misure tecniche, organizzative procedurali di prevenzione e protezione;
– norme relative all’attività dei rappresentanti dei lavoratori;
– nozioni di tecnica della comunicazione.

Fonte: Inail

Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari

Estrapolando quanto indicato dal decreto legislativo 81/2008, elenchiamo gli obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari per la sicurezza sul lavoro.

Leggendo l’art 21 del d.lgs 81/2008 (sotto riportato) i lavoratori di cui in oggetto non hanno l’obbligo di effettuare le visite mediche di idoneità sanitaria e nemmeno i corsi di formazione (infatti si parla di “facoltà di…”) ma solo di quanto previsto al comma 1 lettere a), b), c):

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

MA, se i lavoratori a autonomi, (e parimenti i lavoratori delle imprese familiari), devono effettuare lavori in un cantiere è necessario ottemperare a quanto richiesto dal comma 2 dell’ALLEGATO XVII del d.lgs 81/2008 (sotto riportato) e pertanto devono presentare copia dell’attestato del CORSO di I SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI (oltre ad eventuali corsi per l’utilizzo di attrezzature che prevedano una formazione specifica) e la VISITA MEDICA DI IDONEITA’ SANITARIA:

ALLEGATO XVII

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva

Per tali motivo imprese committenti e coordinatori in fase di esecuzione hanno la facoltà di allontanare dal cantiere lavoratori autonomi e imprese familiari che non avessero presentato quanto indicato nell’allegato XVII.